Anche nei contributi c.d. “a percentuale” dovuti dai commercianti la prescrizione decorre dal termine previsto per il loro pagamento (Trib. Parma 25.7.2023 n. 495, G.d.L. Moresco)

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A differenza di qualche suo collega, il Giudice del lavoro del Tribunale di Parma ha condiviso l’orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità che, com’è noto, identifica «il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva nella produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore autonomo» (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463; Cass. 24 luglio 2018, n. 19640).

L’ampio lasso di tempo trascorso ha evitato, al Tribunale, di pronunciarsi formalmente sull’altra questione che, nella fattispecie, rivestiva particolare interesse, e cioè se la notifica di un verbale di accertamento che quantifica espressamente i soli contributi fissi «possa considerarsi atto interruttivo della prescrizione del credito [anche] dei contributi per il reddito eccedente il minimale».

L’intimazione di pagamento dei contributi a percentuale da parte dell’Inps, infatti, è giunta ad «oltre cinque anni dalla data di notifica del verbale di accertamento», ma il giudicante ha comunque osservato che la tesi dell’istituto previdenziale «È revocabile in dubbio», lasciando pertanto immaginare il proprio orientamento sul punto.

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