Il ricorso va proposto entro 180 giorni dalla prima impugnazione stragiudiziale del licenziamento (Trib. Rieti 23.5.2023 n. 158, G.d.L. Carrano)

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Nella fattispecie il Tribunale di Rieti ha confermato, in sede di opposizione proposta nell’ambito di un giudizio introdotto con rito “Fornero”, la pronuncia di intervenuta decadenza dell’azione giudiziale ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/1966.

Il lavoratore aveva, infatti, depositato il ricorso nei 180 giorni successivi alla seconda impugnazione stragiudiziale.

«Ragionando diversamente», argomenta il Giudice del Lavoro, «si consentirebbe al lavoratore di eludere il termine perentorio previsto a pena di decadenza, mediante il semplice invio di una seconda impugnazione stragiudiziale, di identico contenuto, al fine di spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale».

More solito esistono eccezioni, che l’interessante sentenza in esame illustra con notevole chiarezza espositiva.

Com’è noto, la legge richiede esclusivamente la sussistenza di un qualsiasi atto scritto «idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore» di voler impugnare il licenziamento.

Non è, pertanto, necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore.

Tale circostanza può creare il fenomeno della c.d. “doppia impugnativa”, effettuata da due soggetti diversi: ad esempio il solo sindacato, in prima battuta, ed il lavoratore, in seguito.

In siffatto contesto il termine decadenziale decorre solo da quest’ultimo momento, in quanto la giurisprudenza ritiene che l’impugnativa del lavoratore sia «espressiva di una maggiore consapevolezza in ordine all’impugnazione del recesso».

Al di fuori della, suesposta, ipotesi di previa impugnazione dell’organizzazione sindacale, affinché la seconda impugnativa da parte dello stesso lavoratore possa, dunque, ritenersi idonea a far decorrere il termine di decadenza «è necessario che la prima impugnazione risulti affetta da qualche vizio che la renda inidonea ad assolvere alla sua funzione di rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento».

Il che, nel caso esaminato dal Tribunale di Rieti, non è: l’impugnativa proveniva dallo stesso lavoratore, aveva identico contenuto e cambiava solo la forma della relativa comunicazione (rispettivamente, e-mail e raccomandata).

Non sussistevano, insomma, le peculiarità più sopra menzionate.

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