Repechage e contumacia del datore di lavoro (Trib. Reggio Emilia 4.4.2023 n. 116, G.d.L. Cavallari)

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Il Tribunale di Reggio Emilia ha ribadito che incombe sul lavoratore l’onere di fornire «precise [allegazioni]», in punto di fatto, circa la possibilità di essere eventualmente ricollocato nell’ambito del contesto aziendale.

Ciò in ossequio al recente orientamento secondo cui «per la validità d’un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (…) è necessario che l’azienda sia impossibilitata al (…) repêchage [del lavoratore], ossia non abbia come riutilizzarlo (…) in altra posizione lavorativa (…); ciò, ovviamente, tenuto conto delle allegazioni in tale senso effettuate dal lavoratore» (per tutte v. la recentissima sentenza del Tribunale di Nola n. 4 del 10.1.2023).

Ove il lavoratore abbia ottemperato ed il datore di lavoro sia rimasto contumace, come nella fattispecie, «non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (…), ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2015».

Infatti, «in mancanza di difese da parte della società, non è provato che il ricorrente non potesse essere collocato in altri settori o anche nel settore dove era adibito dove il datore di lavoro potrebbe essere ancora attivo».

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