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Ecco l’utilissima to do list enunciata dagli Ermellini:
- L’eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell’ammissione del mezzo di prova;
- Se il giudice ammette il mezzo di prova e da corso alla sua assunzione, l’eccezione di nullità della testimonianza va proposta subito dopo l’escussione del teste;
- Quando l’eccezione viene respinta, è onere della parte dolersene «in modo preciso e puntuale» anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In caso contrario, non è possibile riproporre l’eccezione in sede di impugnazione.