Nella fattispecie una lavoratrice era stata licenziata per l’asserita comunicazione (alla propria avvocata) del contenuto di una e-mail, riservata e personale, indirizzata dal legale dell’impresa ai soci aziendali.
Il Tribunale ha escluso che si trattasse di un accesso illecito all’account privato dei soci, in quanto l’e-mail era stata indirizzata ad un indirizzo aziendale che la lavoratrice «era pacificamente non solo autorizzata, ma anche incaricata di consultare e utilizzare».
Pertanto, il Giudice del Lavoro ha concluso che tale episodio non fosse «di gravità sufficiente a giustificare l’immediata cessazione del rapporto», in quanto l’art. 616 c.p. richiede, piuttosto, che il soggetto prenda cognizione del contenuto di una «corrispondenza chiusa».
Invero, «il fatto che la ricorrente abbia comunicato il contenuto di questa mail alla propria avvocata può trovare giustificazione nell’equivoco creatosi a motivo dell’invio della comunicazione a un indirizzo accessibile dalla lavoratrice, che può quindi avere pensato che la mail fosse stata volutamente inoltrata all’indirizzo da lei consultabile per farle sapere l’opinione della legale della società circa le sue richieste economiche».