L’art. 195 c.p.c., è risaputo, prescrive che il CTU debba trasmettere alle parti una bozza di relazione nel termine stabilito, dal giudice, con ordinanza, provvedimento ove il magistrato fissa, altresì, un termine entro il quale le parti «devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione».
Quid iuris se le parti non fruiscono del termine in questione?
È uno dei temi affrontati dalla pronuncia in esame.
Nello specifico, parte ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello avesse omesso di esaminare le censure svolte alla CTU con le note di trattazione, rilievi definiti «tardivi ed irrituali».
Per decidere, la Corte ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 5624 del 2022 delle Sezioni Unite: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, (…) possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello», a patto che «si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
Muovendo da tale autorevole punto di riferimento, la Cassazione ha statuito che «il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c. (…) ha funzione ordinatoria e funzione acceleratoria»; quindi «svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare».
Dunque ed in buona sostanza, «la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici NON PRECLUDE alla parte di sollevare tali eccezioni e rilievi, (…) nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello».
È, infatti, opinione del Collegio giudicante «che la riforma del 2009 abbia procedimentalizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente su contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio».