Diventa prova la conversazione registrata di nascosto (Cass. 29.9.2022 n. 28398, rel. Ponterio)

0 0
Read Time1 Minute, 24 Second

La Cassazione ritorna sulla vexata quaestio relativa alla valenza probatoria delle registrazioni che, sempre più frequentamente, vengono riversate nei fascicoli giudiziali.

In questo caso, era stata la Corte d’Appello di Salerno a considerare “inidonee a costituire fonte di prova» le registrazioni, che il giudice di secondo grado aveva considerato «illegittimamente captate» e, in quanto tali, «abusive».

L’opinione della Suprema Corte è diametralmente opposta e strizza, per così dire, l’occhiolino ai lavoratori, consapevole della «difficoltà di assolvimento dell’onere probatorio» su di essi «gravante».

«Il diritto di difesa», ha osservato il Collegio, «non è limitato alla pura e semplice sede processuale» ma si estende, viceversa, «a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili»; ciò «ANCOR PRIMA che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso».

Non a caso, prosegue la sentenza, «nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento».

Da tali premesse Cass. n. 27424/2014 ha tratto la conseguenza che «la condotta di registrazione d’una conversazione tra presenti, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa», non può integrare di per sé llecito disciplinare, «essendo coperta dalll’efficacia scriminante dall’articolo 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico».

Occorre, dunque, «un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall’altra parte» (Cass. n. 31204/2021).

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Print Friendly, PDF & Email
Previous post Mancato superamento del periodo di comporto: il lavoratore va reintegrato anche nelle piccole aziende (Cass. 16.9.2022 n. 27334, rel. Ponterio)
Next post La visita del medico competente può aspettare (Cass. 12.10.2022 n. 29756, rel. Di Paola)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Menu

Archivi

Categorie