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La Corte di Cassazione, muovendo dal disposto dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, ha ritenuto di desumere che «in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti».
Quale conseguenza immediata e diretta di tale premessa, ad avviso della Suprema Corte, «la prescrizione dei contributi può essere eccepita per la prima volta in appello» (uniformandosi a quanto precedentemente statuito da Cass. n. 31345/2018).