La Cassazione dà una “rimpolpatina” alla retribuzione globale di fatto del lavoratore reintegrato (Cass. 1.3.2021 n. 6744, rel. Cinque)

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La vicenda è partita dalla domanda di un lavoratore che aveva chiesto il pagamento di incrementi retributivi, premio aziendale ed incentivi economici maturati dal giorno del licenziamento, dichiarato nullo; importi maturati medio tempore, fino al dì della reintegra.

Tale domanda era stata rigettata sia in primo sia in secondo grado.

I giudici di seconde cure avevano, in particolare, stabilito – richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 2887/2014 – che la retribuzione globale di fatto andava individuata in quella percepita al momento del recesso, non rilevando in alcun modo la sua dinamica economica.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata partendo dal presupposto che l’orientamento espresso dalla citata sentenza di legittimità aveva subìto, nel corso del tempo, una evoluzione giurisprudenziale di cui ha dato puntualmente atto.

È stato, infatti, precisato che l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo va commisurata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato (Cass. nn. 27750/2020 e 15066/2015).

Diversamente opinando, «si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro», mentre «la funzione dell’indennità ex art. 18 l. n. 300/1970 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo».

Restano, ovviamente, esclusi «compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale».

La causa è stata, pertanto, rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che valuterà se gli incrementi previsi dagli accordi sindacali posteriori al licenziamento ma anteriori alla reintegra, nonché i c.d. premi ed incentivi previsti nella fattispecie dalla contrattazione collettiva, costituiscano istituti retributivi premianti aventi carattere collettivo, non connessi al principio di effettività della prestazione lavorativa, ovvero abbiano natura di compensi eventuali, occasionali o eccezionali.

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