Il patto di non concorrenza, è l’interessante principio espresso dalla Cassazione, non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto.
Può, infatti, riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro.
Queste ultime sono, ad avviso della Suprema Corte, identificabili in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o, comunque, parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato.
Il limite resta quello noto: il patto di non concorrenza non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della, concreta, professionalità del lavoratore, in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale.