Read Time1 Minute, 10 Second
La Corte, prima di addentrarsi in un lungo – ed astratto – ragionamento sull’interpretazione delle clausole contrattuali collettive, che costituisce il fulcro (indigesto) della sentenza, ha schematizzato i casi in cui va riconosciuta la tutela reintegratoria o risarcitoria nell’ambito della valutazione di proporzionalità tra sanzione e infrazione.
Tre sono le ipotesi configurabili:
- va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. “forte” (cfr. anche Cass. nn. 31529/2019, 25534/2018 e 13178/2017);
- il licenziamento illegittimo è, invece, meritevole della tutela reintegratoria ove il fatto, contestato e accertato, sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa (cfr. anche Cass. n. 31839/2019);
- è, infine, applicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, St. Lav. in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva (cfr. anche Cass. n. 33500/2018).
Inutile dire che la “mappa” realizzata dalla Corte si rivela di grande utilità, una volta tanto.