L’atto di costituzione in mora non presuppone la quantificazione del credito (Trib. Brescia, 26.5.2021 n. 523, G.d.L. Corazza)

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La questione è stata posta, nella fattispecie, dal datore di lavoro, ad avviso del quale non costituiva valido atto interruttivo della prescrizione l’intimazione, stragiudiziale, di pagamento di un importo risultato dieci volte inferiore a quello richiesto, dall’ex dipendente, nel successivo giudizio proposto innanzi al Giudice del Lavoro.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia si è trovato in disaccordo.

Tale circostanza non è apparsa, ad avviso del giudicante, idonea ad escludere l’efficacia interruttiva dell’atto di intimazione, «in quanto avente ad oggetto», in primo luogo, una «somma comunque richiesta per il medesimo titolo».

In secondo luogo, prosegue la sentenza, «secondo condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di atti interruttivi della prescrizione, l’atto di costituzione in mora non è soggetto all’adozione di formule sacramentali e, quindi, non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma soltanto determinabile), avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento della proprie pretese» (in questo senso le sentenze nn. 12270/1986 e 5681/2006 della Suprema Corte).

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