La sentenza non è recentissima ma il collegio ha affrontato, incidenter tantum, una questione che, ultimamente, viene spesso dibattuta in tema di decorrenza della prescrizione contributiva: quid iuris nel caso di omessa denuncia reddituale?
Secondo l’Inps, il decorso della prescrizione sarebbe sospeso ex art. 2941, n. 8 c.c., che dispone: «La prescrizione rimane sospesa (…) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto».
La giurisprudenza di merito pare di tutt’altro avviso, avendo ritenuto «consolidata» la «regola secondo cui “l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)» (Trib. Asti 15.1.2021, n. 6 e Trib. Salerno 12.6.2020, n. 774; Trib. Taranto 15.1.2019, n. 137. Cfr. anche Trib. Parma 10.8.2020, n. 97).
La stessa Corte di Cassazione ha continuato a partecipare a tale dibattito rilevando che «l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass. n. 9113/2007).
Anche in questa occasione, la Suprema Corte ha concluso che «la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’Inps, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’istituto può invece sempre attivare e sollecitare, anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015)» (Cass. n. 19640/2018; nello stesso senso Cass. nn. 1828/2020, 5413/2020 e 9270/2019).