Ritiene, il Tribunale di Ravenna, che non possano esservi dubbi sulla ricomprensione del recesso per sopravvenuta inabilità nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamenti per G.M.O., inserito nella normativa emergenziale scaturita dalla pandemia da Covid-19.
Innanzitutto «perché tale motivo di licenziamento è indubbiamente oggettivo (non è disciplinare) nella dicotomia dell’art. 3 della L. n. 604/1966».
In secondo luogo perché «per tale licenziamento valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per G.M.O. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire».
La conseguenza, a parere del Tribunale, «non può che essere la nullità, per violazione di una norma imperativa (…), diretta proprio a proibire (…) l’adozione del licenziamento» ed il “rimedio” è stato individuato, in quella fattispecie, «nell’art. 2, 1° comma del D.Lgs. n. 23/2015» che, com’è noto, prevede «la massima sanzione (reintegra e risarcimento) in relazione ai casi di nullità del licenziamento».