Non mancano uffici giudiziari ove viene considerata, quale data di deposito, quella di registrazione di un determinato atto da parte della cancelleria, anziché la data in cui viene generata la seconda pec, quella attestante l’avvenuta consegna del deposito.
L’arresto della Suprema Corte non presta il fianco ad interpretazioni di sorta: «Il deposito telematico degli atti si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».
Finalmente un monito ai cancellieri.