Secondo il Tribunale di Milano, qualora la comunicazione di esclusione risulti fondata solo su un motivo afferente al rapporto di lavoro, non soltanto deve affermarsi la competenza funziona del Giudice del Lavoro, ma deve parimenti trovare applicazione la tutela reintegratoria in conseguenza dell’annullamento di quell’unico atto connotato da un duplice effetto giuridico (licenziamento ed esclusione).
La giurisprudenza in materia è sterminata e tutt’altro che univoca.
Quanto alla competenza, il Tribunale di Milano ha richiamato la sentenza 6.10.2015, n. 19975 e l’ordinanza 29.7.2016, n. 15798, in cui la Suprema Corte ha affermato che «qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona vede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico l’altra su quello lavorativo».
In punto di tutela applicabile, il Tribunale di Milano ha richiamato la sentenza 23.1.2015, n. 1259, in cui la Suprema Corte ha affermato che «in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, nel caso di accertata illegittimità del provvedimento espulsivo del socio – cui consegue automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro – che si fondi esclusivamente su ragioni disciplinari trova applicazione, in forza del rinvio operato dall’art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo».