Finalmente una sentenza che definisce, chiaramente, la nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale.
Ad avviso della Corte di Cassazione, tale requisito «equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale».
In tale opera di comparazione, prosegue la Suprema Corte, il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, «al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale».
Ad esempio, «rileva certamente al fine suddetto» il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa, «per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.».
Quindi, ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, «la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività».