Nella fattispecie era stata posta, dal lavoratore, la questione dell’efficacia, o meno, della revoca del licenziamento irrogatogli da DATORE DI LAVORO CHE, NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE, AVEVA SOSTENUTO L’INAPPLICABILITÀ DELLE TUTELE DI CUI ALL’ART. 18 L. N. 300/1970.
Il Tribunale di Vicenza ha concluso per l’inefficacia della revoca, condividendo l’orientamento espresso sul punto da Trib. Genova 27.1.2016, «che ha valorizzato l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 18, comma 10, analizzandolo nel contesto dell’articolo di cui fa parte».
Dispone, infatti, l’art. 18: «Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo».
Come emerge dalla formulazione, ha osservato il Tribunale di Vicenza, la revoca esclude l’applicazione dei regimi sanzionatori, «tutti, quindi, previsti dall’art. 18».
In particolare, «I regimi sanzionatori disciplinati dai commi da 4 a 7 si riferiscono specificamente alle imprese con numero di dipendenti superiore a 15».
La formulazione della norma, è il punto di arrivo del Tribunale di Vicenza, «lascia intendere che la speciale disciplina della revoca (…) sia limitata ai soli casi di applicabilità dell’art. 18, in ragione delle più gravi conseguenze sanzionatorie previste da questa norma rispetto all’art. 8 L. n. 604/1966».
Ad avviso del Tribunale di Vicenza, inoltre, tale soluzione «trae conforto nell’art. 5 D.Lgs. n. 23/2015», secondo il cui testo «Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto»
Quindi, ha concluso il Tribunale di Vicenza, l’art. 5 D.Lgs. n. 23/2015 cit. «ha disciplinato l’istituto della revoca espressamente per tutti i regimi sanzionatori, compresi quelli riferibili alle imprese sotto tale soglia dimensionale».