La Cassazione rispedisce il socio lavoratore al Tribunale delle Imprese (Cass. 22.3.2019 n. 8224, rel. Cinque)

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Il più intrigante degli aspetti affrontati in questa sentenza della Cassazione riguarda la procedura di impugnazione della delibera di esclusione e del conseguente licenziamento.

Nella fattispecie i lavoratori avevano impugnato, esplicitamente, entrambi i provvedimenti con la procedura del c.d. rito Fornero, ritenendo dunque la competenza del giudice del lavoro.

È su questo tema che risulta incentrato il ricorso di legittimità: per la cooperativa l’impugnazione della delibera ex art. 2553 c.c. avrebbe dovuto essere effettuata, nei sessanta giorni dalla comunicazione, innanzi al Tribunale delle Imprese e non davanti al giudice del lavoro, e non con la procedura del c.d. rito Fornero.

La Suprema Corte ha risolto la vicenda dichiarando di voler «dare seguito» al principio di legittimità, stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 20.11.2017 n. 27436), secondo il quale in tema di estinzione del rapporto lavorativo del socio di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, «l’omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, mentre esclude quella restitutoria in della qualità di lavoratore».

Posta tale premessa, il Collegio ha osservato che «comunque la delibera di esclusione avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge, ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 2, innanzi al Tribunale delle Imprese (cfr. Cass. 18.5.2016 n. 10306; Cass. 3.9.2018 n. 21566».

In assenza di tale impugnazione, «nella valutazione della legittimità del licenziamento di competenza del giudice del lavoro non [può] tenersi conto del profilo restitutorio».

E sotto tale aspetto, «la eventuale tutela risarcitoria deve essere modulata secondo i criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, sempre dovuta quando il rapporto non si ripristini, laddove, rispetto al risarcimento, l’offerta datoriale di riassunzione contemplata dall’art. 8 corrisponde ad una proposta contrattuale di ricostituzione di nuovo rapporto (Cass. 24.2.2011 n. 4521; Cass. 26.2.2002 n. 2846)».

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