La Cassazione si è trovata a valutare una sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarata illegittima l’esclusione e ritenuta applicabile la tutela di cui all’art. 18 St. Lav., ha applicato la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 cit. nel testo previgente alla L. n. 92/2012 e non quello risultante dall’intervento normativo del 2012, in vigore all’epoca del licenziamento, che, com’è noto, pone un limite di dodici mensilità al risarcimento del danno.
Per la Cassazione il rinvio operato dalla L. n. 142/2001 alla L. n. 300/1970 non può essere considerato un rinvio materiale, poiché in caso di modifica della normativa dello Statuto dei Lavoratori, rispetto a quello vigente all’epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l’art. 2 della L. n. 142/2001), si creerebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettti alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto ai quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001.
Tale interpretazione, prosegue la corte, entra in irragionevole contrasto con la ratio legis della normativa specifica, che ha inteso equiparare la posizione dei lavoratori soci di cooperative agli altri lavoratori.
Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, affinché altra sezione della Corte di Appello di Bologna, in applicazione dell’art. 18 comma 3 dello St. Lav. vigente all’epoca dei fatti, individui la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice.
Ciò tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di atto, conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l’art. 2 della L. n. 142 del 2001, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18 nel testo vigente all’epoca del licenziamento».