La questione non è nuova.
Com’è noto, la norma di cui all’art. 1746, comma 3, c.c. (nel testo introdotto dall’art. 28, comma 2, L. n. 65/1999, vieta ogni patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente e a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell’agente per singoli affari.
La Suprema Corte ha ribadito come tale disciplina sia «in linea teorica “applicabile”», in assenza di una norma transitoria che ne preveda la retroattività, «unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o, tutt’al più, alle obbligazioni nate successivamente a tale data» (nello stesso senso Cass. n. 7644/2012 e Cass. n. 15062/2008).