Occasione del motivo di ricorso è la sentenza n. 108/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro.
La Corte aveva, da un lato, riconosciuto la tutela ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970; dall’altro lato, aveva rigettato l’eccezione di aliunde perceptum, non avendo la parte datoriale offerto elementi specifici, idonei a dar conto di un minor danno da risarcire.
Parte ricorrente ha sostenuto che sarebbe stato onere della corte di Appello effettuare i necessari approfondimento al riguardo.
Secondo la Cassazione, invece, il giudice a quo «ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative”».
Quale precedente, la Cassazione richiama la sentenza n. 2499/2017, dimenticandosi della più recente pronuncia 3655/2019, segnalata su questo sito.