La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, spiega l’Inail, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
In ragione di tale novità, i nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).
Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.
Gli importi indicati nella nuova Tabella risultano, infine, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 20146 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.
Quanto a decorrenza e ambito di applicazione, l’Inail precisa che la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e cioè, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, con la precisazione che per i suddetti eventi, sono confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, contenuti nella circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57.
Pertanto, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.
Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.