Non è (più) il requisito della prevalenza ad essere decisivo nella gestione commercianti (Cass. 3.10.2019 n. 24771, rel. De Marinis)

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La vicenda inerente l’art. 1, commi 203 e 208 L. n. 662/1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, è nota.

La Cassazione, con numerose pronunzie (cfr Cass. nn. 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662/1996, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 782010, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all’esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui all’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996 dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base all’individuazione dell’attività “prevalente” (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012).

Si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. della Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui all’art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabilenella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell’interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale.

Pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell’esistenza dell’obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicché la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato comma 203 del medesimo art. 1, L. n. 662/1996.

La verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale “coesistenza”, prosegue la Corte, deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale , tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr, tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

Non è pertanto coerente con tali principi escludere la ricorrenza dei requisiti per l’iscrizione dell’interessato alla gestione commercianti prescindendo dalla valutazione della “coesistenza” con l’attività di amministratore della partecipazione al lavoro dell’azienda ma limitando l’accertamento al requisito della prevalenza dell’attività personale del socio rispetto agli altri fattori produttivi.

Conclude, infatti, la Cassazione che il giudice di merito non si fosse attenuto ad una lettura della normativa in questione da ritenersi ormai superata alla luce dell’orientamento accolto con le sentenze n. 17076/2011 e n. 11804/2012, in base al quale il carattere abituale e prevalente della partecipazione del socio al lavoro dell’azienda richiesto dalla L. n. 662/1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, deve valutarsi con riguardo, non agli altri fattori produttivi, ma all’attività lavorativa propria del socio ovvero in relazione al carattere continuativo e non occasionale della stessa.

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