Il comma 2 dell’art. 2120 c.c. specifica che, salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo del TFR, comprende tutte le somme (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Eccezioni a tale principio, definito della c.d. omnicomprensività, possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione.
Nella fattispecie la norma in discussione era l’art. 132 del Ccnl Assicredito, secondo cui il TFR è determinato dalle norme di legge che regolano la materia.
Per la Cassazione il richiamo agli emolumenti rientranti nella retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi tassativo secondo la volontà delle parti, «vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario, non essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco».
Conseguentemente, è la conclusione della Corte, «la prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., essendo la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali».