Pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 il decreto per la tutela del lavoro dei c.d. “riders” (D.L. 3.9.2019, n. 101)

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Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale fissa i livelli minimi di tutela cui avranno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. riders).

Per “piattaforme digitali” si intendono i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

I lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto:

– ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;

– alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

E’ ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015.

Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita’ di esecuzione  della  prestazione  siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;

(…)

c) dopo il Capo V e’ aggiunto il seguente:

«Capo V-bis. Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione).

  1. Al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attivita’ di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.
  2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese  che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita’ di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita’ di esecuzione della prestazione.
  3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo’ essere determinato in base alle consegne effettuate purche’ in misura non prevalente. I contratti collettivi  possono  definire  schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita’ di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario e’ riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

  1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e’ determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attivita’ svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di  retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attivita’, indipendentemente dal numero delle ore  giornaliere lavorative.
  2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale e’ tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  3. L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale e’ tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater (Osservatorio).

  1. (…)
  2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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