Il datore di lavoro può integrare o, addirittura, modificare la motivazione di un trasferimento (Cass. 4.9.2019 n. 22100, rel. Negri della Torre)

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Chiamata a decidere su un trasferimento dichiarato legittimo perché il datore di lavoro aveva dimostrato, in giudizio, la sussistenza delle ragioni che avevano reso necessario il provvedimento, senza che potesse rilevare il fatto che nella comunicazione iniziale le ragioni fossero state diversamente indicate, la Cassazione si è uniformata al principio di diritto recentemente ribadito.

E cioè che «in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento».

Purtroppo, non è infrequente che il lavoro di lavoro disponga un trasferimento “scomodo” per costringere alle dimissioni un dipendente indesiderato.

La Suprema Corte, di fatto, legittima quei tentativi, visto che concede a certi individui la possibilità di correre ai ripari, se al povero dipendente venisse in mente di impugnare il provvedimento.

La fattispecie è paradigmatica, perché nel caso deciso dalla Corte il lavoratore era stato, inizialmente, trasferito per svolgere mansioni di operatore di sportello, mentre nel corso del giudizio il datore di lavoro è “riuscito” a dimostrare che il trasferimento era stato disposto con l’intento di affiancare il lavoratore al suo responsabile, che in seguito avrebbe addirittura sostituito!

Una differenza non da poco, evidentemente studiata a tavolino ed agevolata dal fatto che il lavoratore non aveva preso servizio e non è stato, verosimilmente, in grado di ribattere concretamente alla alla società nel prosieguo della controversia.

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