Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa.
Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicchè ne consegue che, ove l’invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/ 2018 n. 23589).
Incombe, viceversa, sul destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile.
La presunzione non opera, tuttavia, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata (cfr. Cass. 27/02/ 2015 n. 3984).