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La Suprema Corte puntualizza il proprio orientamento sull’ipotesi di licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In questo caso, è il pensiero della Cassazione, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare adattamenti organizzativi ai fini di effettuare il repechage del lavoratore interessato.
Si tratta, infatti, di misure che l’art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216/2003 impone (in termini di interventi «ragionevoli») per il diverso caso derivante da una situazione di handicap.