Il termine prescrizionale dei contributi previdenziali rimane quinquennale anche in caso di mancata opposizione a cartella esattoriale (Cass. 19.7.2019 n. 19576, rel. Calafiore)

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Il principio in questione comporta che, se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene, comunque, notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione.

E, come è noto, uno dei “vizi” che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c. è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo,

In particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, come precisato dalle SS.UU. n. 23397/2016, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.

Sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale delia irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

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