L’art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), entrata in vigore 1’1.1.2019, ha introdotto significative modifiche degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Per effetto di tali modifiche, i commi 6, 7 e 8 dell’art. 10 cit. risultano formulati nel modo seguente:
«comma 6) Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.
Comma 7 Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Comma 8-9 Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo».
L’art. 11cit. è stato così modificato:
«L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, i/ giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L’Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile».
La legge n. 145 del 2018 ha, dunque, inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantumche, secondo il disposto dell’art. 10, comma 6, «ascende a somma maggiore dell’indennità liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto»; correlativamente, è stato modificato il quantumdi ciò che l’Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile.
Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l’adozione di un criterio di scomputo “per sommatoria” o “integrale”, anziché “per poste”, con conseguente diritto di regresso dell’Istituto per “le somme a qualsiasi titolo pagate”.
Nel sistema vigente prima della legge finanziaria del 2019, il danno differenziale (cd. quantitativo per distinguerlo da quello qualitativo o complementare, cfr. Cass. n. 9166 del 2017), concepibile unicamente per il surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria Inail e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero del datore di lavoro («permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato», art. 10, comma 2, D.P.R. n. 1124 del 1965), era calcolato, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, secondo un computo per poste omogenee, vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore venivano detratte distintamente le indennità erogate dall’Inail per ciascuno dei suddetti pregiudizi.
La legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, ha invece reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell’indennità Inail tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale, COSÌ RIDEFINENDO IL DANNO DIFFERENZIALE COME IL RISULTATO OTTENUTO SOTTRAENDO DAL RISARCIMENTO «COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO PER I PREGIUDIZI OGGETTO DI INDENNIZZO», LA «INDENNITÀ CHE, A QUALSIASI TITOLO ED INDISTINTAMENTE (…) È LIQUIDATA ALL’INFORTUNATO O AI SUOI AVENTI DIRITTO».
L’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l’esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall’Inail, ai sensi dell’art. 66 del T.U. e dell’art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000.
Morale, la legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria Inail, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, e, ad avviso della Cassazione, ciò comporta inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972 del 2008).
Ed è significativa, conclude la Suprema Corte, la circolarità che la stessa legge di bilancio sembra tracciare tra la riduzione delle tariffe dovute dai datori di lavoro, la modifica del calcolo del danno differenziale spettante al lavoratore in modo da sottrarre le indennità a qualsiasi titolo versate dall’Inail e l’inclusione di tutte queste indennità nello spazio in cui può operare il diritto di regresso dell’Inail.