Molto schematicamente, quella introdotta dal Tribunale di Piacenza è la terza modalità di quantificazione del danno alla capacità lavorativa specifica di cui si ha notizia.
Inizialmente, infatti, i giudici facevano ricorso ai coefficienti di capitalizzazione di cui alla tabella approvata con decreto n 1403 del 1922.
Successivamente, Cass. 14.10.2015 n. 20615 ha ritenuto i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. N. 1403/1922 «obsoleti»e, in quanto tali, ha concluso che «non costituiscono più un parametro di riferimento valido per la liquidazione del danno».
Per la Cassazione, dunque, il giudice di merito avrebbe potuto adottare i coefficienti ritenuti «preferibili»purché «aggiornati, scientificamente corretti nonché approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali».
In quella occasione la Suprema Corteaveva quantificato il danno alla capacità lavorativa specifica sulla base dei più attuali criteri esposti nel Quaderno del CSM n. 41 del 1990, adottando la seguente formula: reddito annuo X percentuale di invalidità X coeff. di anzianità.
Il Tribunale di Piacenza, muovendo dai medesimi presupposti, ha invece ritenuto di condividere «la quantificazione del danno effettuata dall’INAIL sulla base dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite per inabili e superstiti di cui alle tabelle G.U. 21/5/2008 n. 118 che costituiscono un valido e aggiornato parametro di riferimento».