La conversione prevista dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015 non è quella giudiziale, bensì quella negoziale (Trib. Parma, 18.2.2019 n. 383, G.d.L. Orlandi)

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L’interpretazione secondo cui la conversione a cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 1 D.Lgs. n. 23/2015 è , secondo il Tribunale di Parma, esclusivamente quella negoziale.

Tale lettura, secondo il giudicante, è più aderente al criterio enunciato dal primo comma dell’articolo cit. per delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina, che è di tipo temporale, in quanto rileva esclusivamente la data di costituzione del rapporto di lavoro.

Quindi, il Tribunale di Parma si è posto in consapevole contrasto con la sentenza n. 75870/2018 del Tribunale di Roma, che ha interpretato l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 23/2015, in termini diametralmente opposti.

Il tribunale di Roma, fondando il proprio convincimento su un’interpretazione restrittiva del termine “conversione”, con sentenza aveva, infatti, ritenuto che «solo…le ipotesi di contratto a tempo determinato stipulati prima del 7.3.2015, ma che subiscano una “conversione” in senso tecnico in data successiva al 7.3.2015, per via giudiziale o stragiudiziale, possono ritenersi ricomprese nel campo di applicazione della nuova normativa».

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