La clausola sociale di garanzia dell’occupazione tutela, in caso di cambio d’appalto, tutti gli addetti impiegati al servizio (C. App. Milano 20.2.2019 n. 72, rel. Casella)

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L’affermazione del giudice Milanese è di fondamentale importanza, perché non è raro il caso in cui l’aggiudicataria di un appalto si presenti ed affermi, senza tanti giri di parole, l’inesistenza di norme poste a tutela dei dipendenti dei subappaltatori.

La Corte d’Appello di Milano, con specifico riferimento alla disciplina del Ccnl Multiservizi, ha viceversa ritenuto ininfluente il fatto che il lavoratore interessato «fosse formalmente assunto dalla subappaltatrice (…) e non [dalla appaltatrice], ossia dall’impresa a cui [la nuova aggiudicataria] è direttamente subentrata».

Ecco la spiegazione: «L’elemento fattuale che [la cooperativa subappaltatrice] abbia concretamente operato sull’appalto in forza di accordi contrattuali con [l’appaltatrice], concorrendo con quest’ultima ad assicurare l’erogazione del servizio, vale a qualificarla a tutti gli effetti quale “impresa uscente” ai fini della disciplina contrattuale qui invocate, ANCHE IN ASSENZA DEL DATO – MERAMENTE FORMALE – DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO CON LA COMMITTENTE».

Infatti, «La clausola sociale individua gli aventi diritto alla conservazione del posto unicamente negli “addetti all’appalto”, privilegiando l’elemento fattuale della effettiva assegnazione all’appalto in questione rispetto al dato formale dell’imputazione del rapporto all’appaltatore diretto o a un subappaltatore».

Ciò che rileva, dunque, ai fini dell’applicabilità della menzionata disposizione collettiva «è che il contratto di appalto sia relative al medesimo servizio e al medesimo luogo fisico».

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