L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, poiché manca l’atto scritto da cui l’art. 6 della L. n. 604/1966 fa decorrere il termine di decadenza (Cass. 11.1.2019 n. 523, rel. Ponterio)

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Il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, ricorda la Cassazione, si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata legge del 1966.

In tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esset”), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale, (Cass., 1757 del 1999).

La Suprema Corte ha, pertanto, concluso che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della L. n. 604 del 1966 apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (nello stesso senso Cass. n. 22825/2015).

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