L’Ufficio del Massimario ha offerto agli operatori «una rassegna tematica ragionata e completa di tutta la giurisprudenza di legittimità» sulle problematiche connesse alla introduzione del PCT.
Ciò con il lodevole intento di «circoscrivere un possibile incremento del contenzioso in materia ed il rischio di moltiplicazione del rilievo di nullità processuale».
In questo ambito non è certamente passata inosservata la pronuncia n. 10266 del 27.4.2018, in cui le Sezioni Unite hanno stabilito che «le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
A tale principio si è uniformata la recente sentenza 29.11.2018 n. 30297 della Suprema Corte.