Le provvigioni dell’agente coordinatore non rientrano nel calcolo dell’art. 1751 c.c. (Cass. 15.10.2018 n. 25740, rel. Negri della Torre)

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Le provvigioni maturate da un «agente generale» o «agente coordinatore», ovvero quelle che questi percepisca sulla base delle provvigioni maturate dalla rete vendita da lui coordinata, non concorrono nella determinazione dell’indennità di scioglimento del contratto.

Il diritto all’indennità, osserva la Suprema Corte, ricorre quando l’agente “abbia procurato nuovi clienti al preponente” (ovvero “abbia sensibilmente sviluppato gli affari coni clienti esistenti”) e il preponente “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”; quando, inoltre, il pagamento. di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, “in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (comma 1°).

Secondo la Corte di Cassazione la norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l’attribuzione della indennità, un’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento. della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente

 

interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente.

Ne consegue che la Cassazione ritiene esclusi dal perimetro applicativo dell’art. 1751, secondo la piana lettura che di esso impongono i plurimi e diffusi riferimenti ai clienti e all’attività incentrata “sugli” stessi, compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accessori a tale centrale attività.

Condivide analoga ratio C. App. Milano 6.7.2018 n. 987, secondo cui: «Nel determinare l’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. occorre avere riguardo alle provvigioni maturate e non ad un eventuale minimo garantito».

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