Il licenziamento orale è radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 della L. n. 604/1966, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile, reale od obbligatorio.
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, tuttavia, l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.
A tale riguardo, si può fare eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, a patto che siano messe a disposizione le operae e, cioè, l’offerta della prestazione lavorativa.